È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 il Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, che adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale e introduce specifiche disposizioni anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento entra in vigore il 23 ottobre 2026. Per le imprese, una delle principali novità è contenuta nell’articolo 42, dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008.
Intelligenza artificiale e valutazione dei rischi
L’articolo 42 del D.Lgs. 179/2026 stabilisce che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale deve essere considerato nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 quando può incidere su:
- organizzazione del lavoro;
- ritmi produttivi;
- modalità di esecuzione della prestazione lavorativa;
- processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza.
La disposizione non riguarda quindi indistintamente qualsiasi strumento di IA utilizzato in azienda, ma i sistemi il cui impiego può avere effetti concreti sulle condizioni e sulle modalità di svolgimento del lavoro.
In questi casi il datore di lavoro deve considerare i rischi connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’ambito della valutazione aziendale e del relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte e delle concrete modalità di utilizzo dei sistemi.
Informazione e formazione dei lavoratori
Il decreto introduce anche uno specifico obbligo di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi connessi all’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.
Il nuovo quadro normativo rafforza quindi la necessità di accompagnare l’introduzione dell’IA nei processi aziendali con adeguate misure organizzative, competenze e strumenti per la tutela della salute e della sicurezza.
Sul tema dell’introduzione responsabile dell’IA nei processi aziendali, possono essere approfondite anche le Linee guida per l’implementazione dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.
Il ruolo del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito delle competenze previste dal D.Lgs. 81/2008, è chiamato a coordinare le misure necessarie affinché l’introduzione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro avvengano nel rispetto dei principi di tutela della salute e della sicurezza.
Il Ministero deve inoltre promuovere l’utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale anche come strumento per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in raccordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e con gli altri soggetti istituzionali competenti.
D.Lgs. 179/2026 e AI Act
Il D.Lgs. 179/2026 è stato adottato nell’ambito della delega prevista dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132 e adegua l’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act.
Il decreto disciplina più ampiamente i poteri delle autorità nazionali, le attività di vigilanza, gli spazi di sperimentazione, il sistema sanzionatorio e diversi aspetti relativi alla formazione e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Per le imprese, l’articolo 42 rende quindi necessario verificare se i sistemi di IA utilizzati possano incidere sull’organizzazione del lavoro, sulle modalità della prestazione o sulla sicurezza dei lavoratori e, quando ricorrono le condizioni previste, considerarne i rischi nella valutazione aziendale, assicurando anche un’adeguata informazione e formazione del personale.


