La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro si è espressa sulla compatibilità tra RLS e CSP. Nell’Interpello n. 4/2026, esaminato nella seduta del 24 settembre 2026, viene affrontata la possibilità che uno stesso lavoratore ricopra le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione.
Il quesito, presentato da FILCA CISL, riguarda il caso in cui entrambi gli incarichi siano attribuiti a un dipendente della stessa azienda e chiede se il cumulo delle funzioni sia compatibile con i principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli previsti dal D.Lgs. 81/2008.
RLS e CSP sono sempre incompatibili?
La Commissione evidenzia che il D.Lgs. 81/2008 non prevede un’incompatibilità espressa tra RLS e CSP. Il Testo Unico stabilisce invece esplicitamente, all’articolo 50, comma 7, l’incompatibilità del ruolo di RLS con quello di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Sul tema della compatibilità del ruolo di RLS con altre funzioni, è disponibile anche l’approfondimento dedicato all’Interpello 2/2026 sulla compatibilità tra RLS e Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Per RLS e CSP la valutazione deve quindi essere effettuata considerando concretamente le funzioni esercitate e il contesto nel quale vengono svolte.
Quando i due ruoli diventano incompatibili
Secondo la Commissione, l’incompatibilità può essere ravvisata quando la società opera direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri lavoratori.
In questo caso lo stesso soggetto, in qualità di CSP, avrebbe partecipato alla definizione delle scelte progettuali relative alla sicurezza e alla predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), mentre come RLS sarebbe chiamato a esercitare le proprie funzioni di rappresentanza e consultazione nei confronti dei lavoratori dell’impresa presenti nel cantiere.
La Commissione richiama infatti l’articolo 100, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, che prevede la messa a disposizione del PSC e del POS ai rappresentanti per la sicurezza prima dell’inizio dei lavori. Questa previsione presuppone una distinzione tra chi elabora il PSC e chi deve poterlo esaminare nell’esercizio delle funzioni di RLS.
La coincidenza dei due incarichi, in questa specifica situazione, può quindi compromettere:
- l’autonomia di giudizio del RLS;
- l’indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni;
- l’imparzialità necessaria nello svolgimento del ruolo.
La conclusione dell’Interpello 4/2026
L’Interpello non stabilisce quindi una incompatibilità generalizzata tra RLS e CSP. La Commissione la individua nella specifica situazione in cui l’azienda di appartenenza opera direttamente nel cantiere durante la fase esecutiva con propri lavoratori.
Il criterio decisivo non è quindi il semplice cumulo formale degli incarichi, ma il possibile conflitto tra le funzioni esercitate dal RLS e quelle precedentemente svolte dal CSP nello stesso contesto di cantiere.


