Con l’Interpello n. 3/2026, esaminato nella seduta della Commissione del 24 settembre 2026 e pubblicato il 1° ottobre 2026, vengono forniti chiarimenti sull’applicazione della normativa relativa ai videoterminalisti prevista dal D.Lgs. 81/2008.
Il quesito, presentato da USB Lavoro Privato, riguarda gli agenti di stazione della Metropolitana di Napoli e affronta due aspetti: la loro eventuale qualificazione come lavoratori addetti ai videoterminali e i requisiti dei locali utilizzati come postazioni di controllo.
Videoterminalisti: quando si applica il Titolo VII
La Commissione richiama la definizione prevista dall’articolo 173 del D.Lgs. 81/2008. Rientra nell’ambito di applicazione del Titolo VII il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, al netto delle interruzioni previste dall’articolo 175.
Quando ricorrono questi presupposti, le disposizioni previste per il lavoro al videoterminale trovano applicazione indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta e dalla natura delle immagini visualizzate.
L’applicazione della disciplina sui videoterminalisti dipende quindi dall’utilizzo sistematico o abituale dell’attrezzatura e dal raggiungimento della soglia prevista dalla normativa, non dalla specifica mansione svolta.
Postazioni di controllo e requisiti dei luoghi di lavoro
L’Interpello affronta anche il caso dei cosiddetti “Banchi Agenti” situati nei mezzanini delle stazioni. Il quesito riguarda l’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 relative ai requisiti dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ad altezza, cubatura e superficie dei locali.
La Commissione richiama gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 81/2008 e chiarisce che gli spazi destinati a ospitare posti di lavoro, così come gli altri luoghi di pertinenza dell’azienda accessibili al lavoratore nell’ambito della propria attività, rientrano nella definizione di luogo di lavoro.
Quando ricorrono tali condizioni, trovano applicazione le disposizioni del Titolo II e dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento ai requisiti relativi a:
- altezza dei locali;
- cubatura;
- superficie disponibile;
- aerazione;
- illuminazione;
- microclima.
La Commissione richiama inoltre le disposizioni dell’Allegato IV che, in presenza di specifiche necessità tecniche aziendali, consentono all’organo di vigilanza competente di autorizzare altezze minime inferiori, prescrivendo adeguate condizioni di ventilazione. Per i locali destinati a uffici e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono invece individuati dalla normativa urbanistica vigente.
Cosa chiarisce l’Interpello 3/2026
L’Interpello distingue quindi due piani: da un lato i presupposti per l’applicazione del Titolo VII ai lavoratori che utilizzano videoterminali; dall’altro i requisiti che devono essere rispettati dai locali destinati alle postazioni di controllo.


