È in vigore dal 9 ottobre 2026 il Decreto-Legge 8 ottobre 2026, n. 177, che introduce nuove disposizioni in materia di VIA, rifiuti, economia circolare e bonifiche e modifica in più punti il D.Lgs. 152/2006.
Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 e contiene sei articoli dedicati al rafforzamento delle istruttorie ambientali, alla gestione degli eventi legati all’ambiente e al clima, alla mitigazione del rischio idrogeologico, all’economia circolare e alle procedure di bonifica.
VIA e istruttorie ambientali: cosa cambia
L’articolo 1 interviene sulla Parte II del D.Lgs. 152/2006. Tra le modifiche, le competenze della Commissione tecnica PNRR-PNIEC vengono estese anche alle verifiche di assoggettabilità a VIA dei progetti di propria competenza e vengono aggiornate le disposizioni relative ai costi delle istruttorie.
Per rafforzare, con particolare riferimento agli aspetti sanitari, le attività del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica connesse al rinnovo e al riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale, il decreto autorizza inoltre una spesa di 500.000 euro per il 2027.
Fondo per eventi ambientali e rischio idrogeologico
Dal 2027 viene istituito il Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all’ambiente e al clima, con una dotazione di 11 milioni di euro annui. Le risorse sono destinate agli investimenti dei Comuni per eventi che non costituiscono emergenze ai sensi del Codice della protezione civile.
Tra le situazioni considerate rientrano:
- crisi del ciclo dei rifiuti;
- conservazione della flora e della fauna autoctona;
- fenomeni di deterioramento ecologico, anche delle acque;
- ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.
L’articolo 3 interviene invece sulle attività di mitigazione del rischio idrogeologico, prevedendo supporto tecnico-specialistico per la messa a bando e la realizzazione degli interventi a supporto dei Commissari di Governo.
Terre e rocce da scavo: nuovo articolo 185-ter
Tra le novità più operative del Decreto Ambiente 2026 figura l’introduzione nel D.Lgs. 152/2006 del nuovo articolo 185-ter, dedicato alle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto o prodotte nei cantieri puntuali.
Per le terre e rocce da scavo identificate con i codici EER 17.05.04 e 17.05.03* (quest’ultimo relativo alle terre e rocce contenenti sostanze pericolose), i limiti quantitativi previsti per il deposito sono elevati a:
- 4.000 metri cubi complessivi;
- massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.
Per i cantieri puntuali, nei quali vengono prodotte quantità di terre e rocce non superiori a 20 metri cubi, calcolate dalle sezioni di progetto, è consentito il riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione anche senza preventiva caratterizzazione ambientale. I requisiti devono risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.
La semplificazione non si applica, tra gli altri casi, alle terre e rocce provenienti da siti interessati da procedimenti di bonifica o da scavi eseguiti per rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione, né ai materiali contenenti specifiche sostanze e componenti utilizzati nelle attività di scavo.
CSS-combustibile e autorizzazioni ambientali
Il decreto modifica anche le condizioni per la sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile. Quando sono rispettati i requisiti previsti, tra cui l’assenza di un incremento della capacità produttiva autorizzata e il rispetto dei limiti emissivi applicabili, l’intervento non costituisce modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
È prevista una procedura di comunicazione all’autorità competente, che dispone di 45 giorni per verificare il rispetto delle condizioni previste e, qualora queste non risultino soddisfatte, richiedere la presentazione della relativa domanda di autorizzazione.
Responsabilità estesa del produttore e CONAI
L’articolo 4 introduce inoltre misure di trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse negli organismi che operano nell’ambito della responsabilità estesa del produttore e negli organi di amministrazione dei consorzi per la gestione degli imballaggi.
Per determinate bottiglie per bevande viene inoltre introdotto un obbligo annuale di comunicazione al CONAI relativo:
- ai quantitativi di bottiglie immessi sul mercato;
- alla quantità di plastica riciclata acquistata e contenuta nelle bottiglie;
- alla provenienza del materiale dall’Unione europea o da Paesi terzi.
Bonifiche: nuovi termini e risorse per la Terra dei fuochi
L’articolo 5 modifica le procedure per l’individuazione del responsabile della contaminazione previste dall’articolo 244 del D.Lgs. 152/2006. L’ordinanza della Provincia deve essere adottata entro 150 giorni dalla comunicazione prevista dalla normativa.
In caso di mancato rispetto del termine, la Regione assegna alla Provincia un ulteriore periodo non superiore a 30 giorni. Se l’inerzia prosegue, l’ordinanza viene adottata dalla Regione competente con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA).
Il decreto interviene inoltre sulla caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale e destina risorse fino a 200 milioni di euro agli interventi di risanamento e bonifica della Terra dei fuochi.
Il D.L. 177/2026 modifica quindi diversi ambiti del D.Lgs. 152/2006, con effetti sulle procedure VIA e AIA, sulla gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti, sull’utilizzo del CSS-combustibile e sulle procedure di bonifica.


