Antincendio: nuove scadenze per università istituzioni di alta formazione
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2025 il Decreto del Ministero dell’Interno, adottato di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, recante nuove prescrizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il provvedimento stabilisce, con scadenze differenziate, le modalità di adeguamento alle vigenti normative antincendio, in attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 5, comma 4-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.
Il decreto prevede che, entro il 31 dicembre 2025, i responsabili delle strutture classificate nelle categorie B e C del DPR n. 151/2011 debbano richiedere al Comando dei Vigili del Fuoco la valutazione del progetto per l’adeguamento antincendio e attestare, tramite segnalazione certificata di inizio attività, l’attuazione di alcune misure minime previste dal decreto ministeriale del 26 agosto 1992. Entro il 31 dicembre 2027, dovranno essere completati tutti gli interventi previsti dalla stessa normativa o, in alternativa, attuati secondo le norme tecniche del decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2015, come integrato nel 2017.
In attesa del completamento dei lavori, il decreto impone l’adozione di misure gestionali di mitigazione del rischio, da individuarsi tramite specifica valutazione del rischio incendio. Tali misure comprendono, tra le altre, la limitazione del carico d’incendio, la riduzione dell’affollamento, la sorveglianza continua, il rafforzamento della presenza di addetti antincendio adeguatamente formati, l’integrazione dell’informazione ai lavoratori e l’effettuazione di almeno due esercitazioni antincendio all’anno.
Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, mira a garantire un progressivo e controllato adeguamento degli edifici universitari agli standard di sicurezza antincendio, assicurando nel contempo misure di tutela per l’utenza durante la fase transitoria.
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