Ionizzanti: modificate le modalità di iscrizione dei medici autorizzati

Apportate modifiche in tema di modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati.

Con il Decreto 23 luglio 2024 (pubblicato nella G.U.R.I. del 12 agosto 2024, n. 188), il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Università e della Ricerca, ha apportato modifiche in tema di modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati in materia di protezione dei lavoratori contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Tale previsione deriva dall'art. 138 comma 2 del D.Lgs. 101/2020.

La prima modifica riguarda i titoli di studio e professionali per l'ammissione all'esame di abilitazione (art. 8 del DM 04 maggio 2022). La lettera c) del comma 1 è riscritta con una maggior definizione circa il "il conseguimento di un corso di formazione post-universitaria, corrispondente almeno al corso di perfezionamento universitario, con verifica di apprendimento, in materia di prevenzione dagli effetti dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti". Questo percorso formativo deve esse "della durata minima di 40 ore di didattica frontale e con la previsione di una parte pratica di 30 giorni lavorativi, erogato da Università, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni di categoria dei medici o da associazioni scientifico-professionali di categoria nell’ambito radioprotezionistico, ovvero il conseguimento di un corso di studio di specializzazione in medicina del lavoro".

La seconda modifica riguarda l'aggiornamento professionale (art. 10 del DM 04 maggio 2022). In particolare, il Decreto definisce che "I crediti specifici in materia di radioprotezione medica devono rappresentare almeno il 30% dei crediti ECM previsti al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di prevenzione dagli effetti delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti".

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