Controlli sulle attività economiche: nota dell'INL

L'INL fornisce le prime indicazioni operative al proprio personale sul cd. "Decreto controlli".

Il 31 luglio 2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la nota n. 1357, fornendo le prime indicazioni operative riguardo l'applicazione del D.Lgs. n. 103/2024, che entrerà in vigore il 2 agosto 2024. Questo decreto è finalizzato alla semplificazione dei controlli sulle attività economiche e introduce diverse disposizioni che incideranno sulle attività ispettive e sulla sanzionabilità delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il decreto si applica ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli effettuati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Una novità introdotta è la nozione di "diffida amministrativa", che rappresenta un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore a sanare la violazione prima della contestazione formale. Questo strumento è distinto dalla diffida prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e serve a prevenire la contestazione degli illeciti.

Per quanto riguarda la semplificazione degli adempimenti amministrativi, l'art. 2 del decreto introduce alcune disposizioni finalizzate alla semplificazione, tuttavia non tutte sono ancora effettivamente operative. Le amministrazioni competenti devono adottare specifiche misure per garantire una piena comprensione degli obblighi da parte dei soggetti controllati ed eliminare sovrapposizioni e duplicazioni nei controlli. Tra le misure previste vi sono la creazione di uno schema standardizzato per il censimento dei controlli e la pubblicazione dei relativi dati sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, oltre a una ricognizione triennale dei controlli effettuati e dei loro esiti.

L'art. 3 istituisce un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, che consente la programmazione dei controlli in base al livello di rischio dell'attività economica. L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) elaborerà norme tecniche o prassi di riferimento per definire un livello di rischio basso, associato a un Report certificativo rilasciato da organismi accreditati.

Il Fascicolo informatico di impresa, previsto dall'art. 4, rappresenta un ulteriore strumento per migliorare l'efficienza e il coordinamento dei controlli. Le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo dovranno consultare e alimentare questo fascicolo con gli esiti dei controlli effettuati, evitando di richiedere documenti già disponibili. Questa disposizione è da ritenersi immediatamente operativa nella misura in cui tali documenti e informazioni siano effettivamente disponibili per l’Ispettorato nazionale del lavoro, con responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005.

L'art. 5 introduce principi generali per il procedimento di controllo delle attività economiche, enfatizzando la necessità di fiducia, trasparenza e proporzionalità nell'azione delle amministrazioni. I controlli devono essere programmati con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio, con un minimo di un anno per i soggetti a basso rischio. Tuttavia, l'obbligo di fornire un elenco della documentazione necessaria prima di un accesso ispettivo non si applica agli accertamenti dell'INL, che spesso richiedono interventi senza preavviso per garantire l'efficacia delle ispezioni. La nota chiarisce che l’esonero dai controlli nei dieci mesi successivi all'ultimo controllo non è cumulabile con il beneficio previsto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modifiche dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

L'art. 6, che tratta delle violazioni sanabili e dei casi di non punibilità per errore scusabile, è particolarmente rilevante per l'INL. La diffida amministrativa si applica solo alle violazioni sanabili accertate per la prima volta nell'arco di un quinquennio, con sanzioni amministrative pecuniarie non superiori a 5.000 euro. Tuttavia, non si applica a violazioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro, che sono generalmente soggette a sanzioni penali.

Il decreto, inoltre, prevede che le amministrazioni non possano effettuare ispezioni simultanee sullo stesso operatore economico, a meno che non vi sia un accordo per un'ispezione congiunta. Questo richiede un maggiore coordinamento tra le amministrazioni competenti, come INPS, INAIL e Guardia di Finanza. La nota sottolinea che le disposizioni dell’art. 6 in materia di diffida amministrativa si applicheranno agli illeciti accertati a partire dal 2 agosto 2024, anche se riferiti a condotte precedenti, poiché trattasi di disposizioni di carattere procedurale.

Infine, ulteriori disposizioni riguardano la possibilità per le associazioni nazionali di categoria di richiedere chiarimenti sugli obblighi e gli adempimenti oggetto dei controlli, la formazione specifica del personale delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo.

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