Coronavirus: nuovo DPCM che conferma l'efficacia del protocollo di sicurezza e delle linee guida per le attività produttive

03/08/2021

Con DPCM 02 marzo 2021, in vigore dal 06 marzo 2021 al 06 aprile 2021, sono confermati i protocolli di sicurezza per le attività produttive (allegato 12), i cantieri (allegato 13) e i trasporti (allegato 14).

Per quanto riguarda le attività produttive, l'azienda è tenuta a implementare una procedura interna, sulla base del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" per la gestione del rischio di contagio da Covid-19.

La procedura deve affrontare in particolare i seguenti punti:

  • informazione tra datore di lavoro e lavoratori,
  • modalità di ingresso di azienda (con possibile misurazione della temperatura corporea),
  • modalità di accesso contingentato di fornitori esterni,
  • pulizia quotidiana e sanificazione periodica dei locali e delle superfici,
  • precauzioni igieniche personali,
  • uso dei dispositivi di protezione individuale,
  • gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, aree break e qualsiasi altro spazio comune, quali gli uffici open space),
  • gestione dell'entrata e dell'uscita dei dipendenti,
  • spostamenti interni, riunioni, eventi interni e di formazione,
  • gestione di una persona sintomatica in azienda,
  • sorveglianza sanitaria e proposta, da parte del Medico Competente, di adozioni di eventuali mezzi diagnostici,
  • istituzione di un comitato per l'applicazione e la verifica del protocollo.

Inoltre, con il suddetto DPCM, sono state confermate le linee guida di sicurezza per le attività aperte al pubblico (allegato 9 del DPCM medesimo), nella versione del 08 ottobre 2020 della Conferenza Stato-Regioni.

Le linee riguardano specificatamente le seguenti attività:

  • ristorazione,
  • attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge),
  • attività ricettive,
  • servizi alla persona (parrucchieri, estetisti e tatuatori),
  • commercio al dettaglio,
  • commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti),
  • uffici aperti al pubblico,
  • piscine,
  • palestre,
  • manutenzione del verde,
  • musei, archivi e biblioteche,
  • attività fisica all'aperto,
  • noleggio veicoli e altre attrezzature,
  • informatori scientifici del farmaco,
  • aree giochi per bambini,
  • circoli culturali e ricreativi,
  • formazione professionale,
  • cinema e spettacoli dal vivo,
  • parchi tematici e di divertimento,
  • sagre e fiere locali,
  • strutture termali e centri benessere,
  • professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche,
  • congressi e grandi eventi fieristici,
  • sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse,
  • discoteche.

Si precisa che alcune attività sono comunque oggetto di chiusure, totali o parziali, a seconda delle previsioni contenute nel DPCM stesso e nelle Ordinanze del Ministero della Salute.

Il DPCM prevede, all'art. 25 comma 7, l'effettuazione della formazione pubblica e privata in modalità a distanza, ma esclude da tale previsione la formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.

Per quanto riguarda gli spostamenti all'estero, il DPCM prevede specifiche misure di limitazione agli spostamenti da e per l'estero (art. 49), obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero (art. 50) e misure di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionaledall'estero (art. 51).

Il nuovo DPCM conferma la suddivisione delle Regioni italiane in tre fasce, Gialla, Arancione e Rossa (Capo III, IV e V), come specificato nel documento INAIL "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale" (pubblicato in allegato 25 al DPCM). La suddivisione sarà aggiornata settimanalmente con apposita ordinanza del Ministero della Salute. Le tre fasce comportano misure di contenimento crescenti.

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: DPCM 02 marzo 2021 - D.L. 23 febbraio 2021, n. 15

:

: 03/08/2021

: Tutte le imprese

: Link alla pagina del Governo

: Link alla Gazzetta Ufficiale

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