Diisocianati: definite delle restrizioni per l'immissione nel mercato europeo

Con Reg. (UE) 03/04/2020, n.1149 l'Unione Europea aggiunge i Diisocianati all’elenco delle “restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII del Reg. 1907/2006/CE, cd. "Reg. REACH").

Con Reg. (UE) 03/08/2020, n.1149 (pubblicato sulla G.U.U.E. del 04/08/2020), si prescrivono restrizioni in materia di immissione sul mercato dei diisocianati. Tali sostanze, utilizzate come componenti chimici di base in molte applicazioni (es: schiume, rivestimenti, sigillanti), "sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1" come definito nel Reg. (CE) 1272/2008 (cd. "Reg. CLP")".

Il Regolamento ha aggiunto all'elenco delle "restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII del Reg. 1907/2006/CE, cd. "Reg. REACH"), la voce n. 74, ossia "Diisocianati, O = C=N-R-N = C=O, in cui R è un'unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata".

Sono previste due fasi di applicazione delle restrizioni:

- dal 24/02/2022 per usi industriali o professionali di diisocianati in quanto tali, a meno che la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti d'uso (si veda a seguire), e che sull'imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull'etichetta: "A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata";

- dal 24/02/2023 per usi industriali o professionali di diisocianati in quanto tali, a meno che la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull'uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

La succitata formazione "comprende istruzioni per il controllo dell'esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale". Essa "deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale". Il Regolamento definisce i contenuti della succitata formazione.

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