Coronavirus: prorogata al 31 luglio 2020 l'efficacia del protocollo di sicurezza e aggiornate le linee guida per le attività produttive

07/15/2020

Con DPCM 14 luglio 2020 è stata prorogata l'efficacia del DPCM 11 giugno 2020 fino al 31 luglio 2020.

Sono pertanto stati confermati i protocolli di sicurezza per le attività produttive (allegato 12), i cantieri (allegato 13) e i trasporti (allegato 14).

Per quanto riguarda le attività produttive, l'azienda è tenuta a implementare una procedura interna, sulla base del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" per la gestione del rischio di contagio da Covid-19.

La procedura deve affrontare in particolare i seguenti punti:

  • informazione tra datore di lavoro e lavoratori,
  • modalità di ingresso di azienda (con possibile misurazione della temperatura corporea),
  • modalità di accesso contingentato di fornitori esterni,
  • pulizia quotidiana e sanificazione periodica dei locali e delle superfici,
  • precauzioni igieniche personali,
  • uso dei dispositivi di protezione individuale,
  • gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, aree break e qualsiasi altro spazio comune, quali gli uffici open space),
  • gestione dell'entrata e dell'uscita dei dipendenti,
  • spostamenti interni, riunioni, eventi interni e di formazione,
  • gestione di una persona sintomatica in azienda,
  • sorveglianza sanitaria e proposta, da parte del Medico Competente, di adozioni di eventuali mezzi diagnostici,
  • istituzione di un comitato per l'applicazione e la verifica del protocollo.

Inoltre, con DPCM 14 luglio 2020, sono state aggiornate e arricchite le linee guida di sicurezza per le attività aperte al pubblico (allegato 9 del DPCM 11 giugno 2020), recependo la versione del 07 luglio 2020 della Conferenza Stato-Regioni.

Le linee riguardano specificatamente le seguenti attività:

  • ristorazione,
  • attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge),
  • attività ricettive,
  • servizi alla persona (parrucchieri, estetisti e tatuatori),
  • commercio al dettaglio,
  • commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti),
  • uffici aperti al pubblico,
  • piscine,
  • palestre,
  • manutenzione del verde,
  • musei, archivi e biblioteche.
  • attività fisica all'aperto,
  • noleggio veicoli e altre attrezzature,
  • informatori scientifici del farmaco,
  • aree giochi per bambini,
  • circoli culturali e ricreativi,
  • formazione professionale,
  • cinema e spettacoli dal vivo,
  • parchi tematici e di divertimento,
  • sagre e fiere locali,
  • servizi per l'infanzia e l'adolescenza,
  • strutture termali e centri benessere,
  • professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche,
  • congressi e grandi eventi fieristici,
  • sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse,
  • discoteche.

Il medesimo DPCM 11 giugno 2020 prevede, all'art. 1 comma 1 lettera q), l'esclusione dalla sospensione delle attività didattiche dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.

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: DPCM 14 luglio 2020 - DPCM 11 giugno 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 24/04/2020

:

: 07/15/2020

: Tutte le imprese

: Link alla pagina del Governo

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