Ecco le novità del Regolamento UE 1357 del 2014 sulla classificazione dei rifiuti a partire dal 1 giugno 2015

Indicazioni operative per rispondere alle nuove disposizioni

Il prossimo 1° giugno entrerà in vigore obbligatoriamente il nuovo Regolamento UE 1357/2014 sulla classificazione dei rifiuti.

Tale Regolamento modifica le modalità di attribuzione della pericolosità, sostituendo inoltre le classi H come definite nell'allegato III della Direttiva 2008/98/CE con le nuove classi HP. Sottolineiamo che, variando le modalità di calcolo delle pericolosità, non è possibile traslare in maniera automatica una classe H nella corrispettiva classe HP. Inoltre il significato delle Classi H è in alcuni casi sostanzialmente differente rispetto all'equivalente Classe HP.

QUALI SONO LE NUOVE CLASSI DI PERICOLO?

Le nuove caratteristiche di pericolo HP da attribuire ai rifiuti pericolosi a partire dal 1 giugno 2015 sono:

  • HP1 esplosivo
  • HP2 comburente
  • HP3 infiammabile
  • HP4 irritante - irritazione cutanea e lesioni oculari
  • HP5 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/tossicità in caso di aspirazione
  • HP6 tossicità acuta
  • HP7 cancerogeno
  • HP8 corrosivo
  • HP9 infettivo
  • HP10 tossico per la riproduzione
  • HP11 mutageno
  • HP12 liberazione di gas a tossicità acuta
  • HP13 sensibilizzante
  • HP14 ecotossico
  • HP15 rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente

Le HP vengono attribuite sulla base della presenza di sostanze all'interno del rifiuto che presentano indicazioni di pericolo specifiche in concentrazione superiore a valori di soglia indicati e sulla base di metodi prova descritti nel regolamento (CE) n.440/2008, oppure in altri metodi di prova e linee guida riconoscibili a livello internazionale.

Fino al 1° giugno le classi HP non sostituiranno le classi H, mentre a partire da tale data le vecchie classi H non potranno più essere utilizzate.

E CON IL SISTRI COME FACCIO?

A seguito di quanto disposto nelle procedure pubblicate all'indirizzo del sito SISTRI:

http://sistri.it/Documenti/Allegati/PROCEDURA_NUOVA_CLASSIFICAZIONE_RIFIUTI.pdf,

per quanto concerne il cambio di classificazione, le Aziende sono necessariamente chiamate ad azzerare la giacenza in SISTRI dei rifiuti pericolosi in carico (a registro) e ricaricarla con le nuove classi di pericolo.

SONO PREVISTE SANZIONI?

Ricordiamo che la mancata o non corretta registrazione delle movimentazioni in SISTRI non comportano alcuna sanzione fino al 31/12/2015, diversamente dalle registrazioni degli stessi movimenti nelle tradizionali scritture contabili (registro di carico e scarico e formulari trasporto), dove le operazioni di riclassificazione dovranno essere invece eseguite con attenzione.

PER I SOGGETTI CHE UTILIZZANO IL REGISTRO CARICO/SCARICO CARTACEO

I soggetti che utilizzano il registro di carico e scarico cartaceo e che eseguono dunque le annotazioni in "manuale", qualora abbiano rifiuti pericolosi in giacenza dal 1 giugno p.v. dovranno provvedere alla loro riclassificazione possibilmente entro tale data, riportando nella colonna "Annotazioni" del registro la dicitura "rifiuto riclassificato ai sensi del Reg. UE 1357/2014 - nuove classi di pericolo: HP_, HP_, ecc."

PER I SOGGETTI CHE UTILIZZANO UN SOFTWARE GESTIONALE

I soggetti che si avvalgono invece di un software gestionale dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni del fornitore del software, soprattutto se il gestionale è interoperabile con SISTRI.

DEVO RIFARE L'ANALISI CHIMICA DEL RIFIUTO?

La riclassificazione dei rifiuti, non comporta alcun obbligo di nuova analisi chimica, in quanto ciò che cambia è soltanto il giudizio finale relativo alla classificazione e all'attribuzione delle nuove classi di pericolo. E' pertanto sufficiente richiedere al proprio laboratorio d'analisi di fiducia, un allegato al rapporto di prova emesso in precedenza, contenente il nuovo giudizio ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE.

Infatti gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti hanno già iniziato a chiedere ai propri fornitori (produttori dei rifiuti) di prepararsi ad adempiere fin dal 1 giugno p.v. al nuovo Regolamento, producendo e/o modificando i seguenti documenti:

  • Scheda descrittiva di omologa impianto;
  • Analisi o allegato analisi nel quale sono riportate le nuove caratteristiche di pericolo.

Dal 1 giugno 2015 in poi i suddetti impianti saranno costretti a respingere tutti i carichi che non risulteranno in regola con le nuove caratteristiche di pericolo (formulario, scheda, analisi e/o allegato analisi). Non saranno accettati nemmeno conferimenti con 'analisi in corso'.

DA FARE ENTRO IL 31 MAGGIO 2015

E' auspicabile sia completato l'allontanamento attraverso terzi autorizzati di tutti i rifiuti pericolosi in giacenza entro il 31 maggio p.v..

 


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