Chiarimenti in materia di Diagnosi Energetica di maggio 2015

Il Ministero dello sviluppo economico chiarisce i dubbi riscontrati per l'esecuzione delle diagnosi energetiche previste dal D. Lgs. 102/2014 per le grandi imprese e le imprese energivore.

Il Ministero dello sviluppo economico chiarisce i dubbi riscontrati per l'esecuzione delle diagnosi energetiche previste dal D. Lgs 102/2014 per le grandi imprese e le imprese energivore.

La diagnosi energetica è d'obbligo per:

le aziende che non sono PMI e che quindi, hanno:

  • Più di 250 dipendente o
  • Più di 50 milioni di euro di fatturato annuo e più di 43 milioni di euro di totale di bilancio annuo

Queste aziende hanno l'obbligo solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti all'anno considerato.

le aziende PMI con un forte consumo di energia (Energivore) che sono iscritte nell'elenco pubblicato presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico dell'anno precedente.

Queste aziende sono esonerate dall'obbligo della redazione dell'analisi energetica se hanno aderito ad uno dei sistemi di gestione volontaria (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001), se questo include un audit energetico in conformità con i criteri dell'all.2 del D.Lgs. 102/2014.

 

In ogni caso si deve comunicare all'ENEA l'esito della diagnosi condotta nell'ambito del sistema di gestione.

Tale obbligo non si applica alle Pubbliche Amministrazioni;

Inoltre, ogni impresa non in possesso di diagnosi in corso di validità è tenuta a  verificare ogni anno la sua appartenenza alle categorie individuate ai punti 1.1 e 1.2 al fine di adempiere all'obbligo di diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell'anno in corso.

Nel caso di imprese multisito soggette all'obbligo, esse devono effettuare la diagnosi energetica su un numero di siti proporzionali e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale dell'impresa. Nella trasmissione dei dati all'ENEA si deve elencare tutti i propri siti sottoposti a diagnosi, il loro consumo annuale, i siti sottoposti a diagnosi motivando le scelte fatte.

Le diagnosi energetiche possono essere condotte, fino al 19 luglio 2016, da tutti i soggetti elencati nell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 102/2014 (società di servizi energetici, esperti di gestione dell'energia o auditor energetici) anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento. A decorrere dal 19 luglio 2016 le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati.

La diagnosi energetica deve essere redatta entro il 5 dicembre 2015. Le diagnosi energetiche effettuate prima di tale data e che rispettano i requisiti minimi dell'allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 hanno validità di 4 anni. Deve essere comunque rinnovata ogni 4 anni.

Il Legale Rappresentante dell'impresa è il soggetto responsabile della trasmissione dei dati.

L'impresa che non effettua la diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la  diagnosi  non  è  effettuata in conformità  alle prescrizioni di cui all'articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000, secondo l'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 102/2014. La diagnosi dovrà comunque essere effettuata entro sei mesi dalla data della sanzione.

Secondo l'articolo 7 comma 8, le imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia ISO 50001 e che effettuano un audit energetico ai sensi del D. Lgs. 102/2014 dovranno comunicare all'ENEA con cadenza annuale i risparmi totali conseguiti per anno solare, per i quali non siano stati percepiti titoli di efficienza energetica. Tale comunicazione deve essere fatta entro il 31 marzo dell'anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.

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