Accertamenti della sicurezza degli impianti a gas: nuova disciplina e requisiti degli accertatori
03/10/2014
Con la Deliberazione AEEG 06/02/2014, n. 40/2014/R/gas recante «Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas» sono approvate le nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas e viene definita la disciplina degli accertamenti per gli impianti di utenza modificati o trasformati.
Nel dettaglio, il nuovo provvedimento AEEG:
- approva le nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui all'Allegato A al provvedimento stesso ed i relativi allegati F/40, G/40, H/40 e I/40, che entrano in vigore in data 01/07/2014;
- abroga, a decorrere dalla medesima data del 01/07/2014, la Deliberazione 40/04 ed i suoi allegati A, B, C, D, E, F, G, H ed I;
- dispone che la comunicazione del 31/12/2014, di cui all'articolo 11 della Deliberazione 40/04 (Obblighi di comunicazione del distributore), sia riferita al periodo 01/10/2013 - 30/06/2014;
- dà mandato al CIG per l'aggiornamento delle Linee Guida 11, recante "Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas" (la cui versione attuale è disponibile in allegato alla presente notizia);
- dà mandato al CIG per la predisposizione dei documenti di cui al punto 2.2, lettere c) e d) dell'Allegato A al provvedimento (Dichiarazione del progettista dell'impianto relativa al rispetto delle norme di prevenzione incendi e Rapporto tecnico di compatibilità per le parti di impianto preesistenti), entro il 30/04/2014.
Il provvedimento approva altresì le nuove disposizioni, peraltro con poche variazioni rispetto a quanto precedente, relativamente a: requisiti tecnico-professionali degli accertatori, informazione agli Ordini e Collegi professionali, criteri di incompatibilità per gli accertatori.
La Deliberazione entrerà in vigore dal 01/07/2014.