Novità sulle modalità di trasmissione dei dati da parte del medico competente

10/09/2013

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana 10 settembre 2013, n. 212 il Decreto Ministeriale 6 agosto 2013 "Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: «Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»" che ha apportato novità in materia di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.

Il D.Lgs. 81/08 all'art. 40 prevede che, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmetta, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

Sempre lo stesso art. 40 prevedeva inoltre che i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni venissero successivamente definiti con nuovo decreto. Tale decreto è stato pubblicato nel 2012, Decreto 9 luglio 2012, ed ora, su quest'ultimo, sono intervenute le modifiche del D.M. 6 agosto 2013.

A chiarire la situazione è intervenuto il Ministero della Salute con Circolare ministeriale 10 giugno 2013 "Chiarimenti applicativi D.M. 9 luglio 2012".

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: 10/09/2013

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