SISTRI: secondo correttivo al Testo Unico

09/03/2012

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2012 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 25 Maggio 2012, n. 141 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»".

Il nuovo Regolamento contenuto nel D.M. n. 141/2012 reca modifiche ed integrazioni al Regolamento di cui al D.M. 18 febbraio 2011, n. 52.

L'art. 1, comma 1, lettera a), D.M. n. 141/2012 aggiunge all'art. 5, D.M. n. 52/2011 un comma 1-bis che introduce l'obbligo di iscriversi al SISTRI anche per i centri di raccolta comunali o intercomunali ex D.M. 8 aprile 2008 "localizzati nel territorio della Regione Campania". A tali centri si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4 D.M. n. 52/2011, che recita: "Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo previsto indipendentemente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti".

L'art. 1, comma 1, lettera b), D.M. n. 141/2012 aggiunge all'art. 6, D.M. n. 52/2011 un nuovo comma 4-bis, che prevede che gli Enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possano, in attesa della voltura dell'autorizzazione, "delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali è affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI." Sarà quindi il gestore e non il proprietario dell'impianto a doversi iscrivere al SISTRI e a soggiacere ai relativi obblighi.

Il Decreto conferma poi ufficialmente che per il 2012 il contributo annuale per l'iscrizione dovrà essere pagato entro il 30 novembre.

L'art. 1, comma 1, lettera d), D.M. n. 141/2012 apporta una serie di modifiche all'art. 12 del T.U. SISTRI al fine di semplificare le procedure di emergenza da seguire qualora si verifichino delle circostanze particolari quali ad esempio, la "ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione", il furto, la perdita, la distruzione o il danneggiamento dei dispositivi, tutte situazioni che impediscano temporaneamente al soggetto obbligato a compilare la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE di ottemperare al suo obbligo non disponendo dei mezzi informatici necessari.

Nell'art. 13 comma 1 del T.U. SISTRI, "I produttori di rifiuti iscritti inseriscono nella Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi", viene aggiunta la seguente frase: «La riga della Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, è compilata e firmata elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto.».

Il comma 2 dell'art. 13 del T.U. SISTRI prevede che i produttori di rifiuti iscritti al SISTRI, in caso di movimentazione di un rifiuto, debbano accedere al SISTRI per aprire una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al SISTRI i dati del rifiuto non più "almeno quattro ore prima" che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO: il nuovo termine entro cui effettuare tale comunicazione è «almeno due ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operatività del SISTRI e, successivamente, almeno quattro ore prima.» Ulteriormente, sempre l'art. 1, comma 1, lettera e), D.M. n. 141/2012 aggiunge alla fine del comma 2 il seguente periodo: «Il dato relativo alla quantità di rifiuti movimentati deve essere espresso in kg. o, qualora tale informazione non sia disponibile, in metri cubi.».

L'art. 13 comma 3 del T.U. SISTRI prevedono che i termini entro i quali i produttori dei rifiuti debbano accedere al Sistema per comunicare i dati per la movimentazione dei rifiuti non si applicano all'attività di microraccolta ex art. 193, comma 10, D.Lgs. n. 152/2006.

Ora l'art. 1, comma 1, lettera e), D.M. n. 141/2012 aggiunge una ulteriore deroga a favore della «movimentazione di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) in uscita da Centri di raccolta comunali ed intercomunali iscritti al SISTRI.».

Ulteriori modifiche procedurali vengono apportate al TU SISTRI ed in particolare all'art. 14, comma 4; all'art. 15, comma 3; all'art. 16; all'art. 18, commi 1 e 7 (con l'ulteriore aggiunta dei nuovi commi 1-bis, 4-bis, 4-ter e 7-bis); all'art. 19; all'art. 20; all'art. 21-bis, comma 3; all'art. 22, comma 3, terzo periodo; all'art. 23; all'art. 27, comma 1. Vengono, altresì, modificati gli Allegati IA, II e III.

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