Definiti i contenuti minimi della cartella sanitaria e di rischio

Definiti i contenuti della cartella sanitaria e di rischio e le modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori

Con Decreto del Ministero della Salute del 09/07/2012 "Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26/07/2012 ed entrante in vigore dal 25/08/2012, sono stati definiti i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

I contenuti della cartella sanitaria e di rischio, tenuta sia su supporto cartaceo che informatico, sono specificati nell'allegato I del presente decreto recante la modifica dell' Allegato 3A del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

I contenuti previsti nell'allegato I sopra richiamato sono da considerarsi come informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio.

Il medico competente risponde della raccolta, dell'aggiornamento e della custodia delle informazioni di cui al periodo che precede. Per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste.

I contenuti delle informazioni da comunicare ai sensi del comma 1 dell'art. 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, sono specificati nell'allegato II del presente decreto, recante le modifiche dell'allegato 3B del richiamato decreto legislativo.

La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici, di cui al comma che precede deve essere effettuata dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

La trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che precedono deve essere effettuata unicamente in via telematica.

Al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del presente decreto a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delle informazioni, è individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del presente decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste. Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato 3B, così come modificato nell'allegato II del presente decreto, scade il 30 giugno 2013.

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