Regione Veneto: garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero rifiuti

La presente deliberazione modifica la precedente n. 2528 del 14.07.1999, in quanto è necessario aggiornare gli importi e le condizioni della prestazione delle polizze ai sensi delle nuove normative

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 3 del 10/01/2012 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2229 del 20 dicembre 2011 "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica dei criteri individuati con DGRV n. 2528 del 14.07.1999. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36".

Le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti devono prestare garanzie finanziarie a favore delle province competenti per territorio. La presente deliberazione modifica la precedente n. 2528 del 14.07.1999, in quanto è necessario aggiornare gli importi e le condizioni della prestazione delle polizze ai sensi delle nuove normative.

Gli impianti, in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente dispositivo, che hanno prestato le garanzie finanziarie avvalendosi di soggetti diversi da quelli individuati in allegato A, devono provvedere alla loro sostituzione entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. delle presenti disposizioni.

I soggetti autorizzati alla gestione delle discariche e degli impianti individuati nelle presenti disposizioni ed in esercizio alla data della sua entrata in vigore, devono adeguare le garanzie finanziarie entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul B.U.R. delle presenti disposizioni o, qualora il termine sia inferiore, in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione.

Gli impianti che esercitano l'attività di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., devono adeguare le garanzie finanziarie entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul B.U.R. delle presenti disposizioni o - qualora il termine sia inferiore - in coincidenza con la prima modifica relativa alle operazioni di recupero come da iscrizione nell'apposito registro di cui all'art. 216, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento sostituisce integralmente la DGR n. 2528 del 14 luglio 1999 e pertanto la sua efficacia decade dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento.

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