Fonti rinnovabili e autorizzazione unica: perentorietà dei termini

Il Consiglio di Stato sottolinea che per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica si deve concludere nel termine perentorio di 180 giorni.

L'art. 2 della L. n. 241/90, che racchiude uno dei principi fondamentali dell'ordinamento in tema di azione amministrativa, sancisce l'obbligo per l'amministrazione di concludere ogni procedimento con provvedimento espresso entro un termine certo, che è quello generale fissato dal comma 3 o quello eventualmente indicato da specifiche disposizioni di legge.

Nel caso in specie il Collegio rileva come l'art. 12, comma 4, del D. Leg.vo 29 dicembre 2003 n. 387, norma di carattere speciale, statuisce che il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa ad impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si concluda nel termine massimo di 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Tale orientamento è avvalorato della giurisprudenza costituzionale. Per la Suprema Corte la perentorietà del termine costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e risulta ispirato «alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo».

Ne consegue che la mancata adozione nel termine previsto di un provvedimento espresso sulla richiesta autorizzazione unica è del tutto ingiustificata e configura un sostanziale inadempimento, né, tantomeno, può assumere rilievo la circostanza che siano stati disposti incombenti istruttori con conseguente rinvio a data indeterminata di ogni ulteriore decisione sull'istanza.

(Sentenza n. 5413 del 23/10/2012)

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