Lavori usuranti, notturni e linea catena: circolare ministeriale

La Circolare fornisce le prime indicazioni per quanto concerne gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 5 commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, da ritenersi immediatamente applicabili

La Circolare n. 15/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 26/SEGR/0010111/MA005.A005 del 20/06/2011, avente per oggetto: "Comunicazioni di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla "linea catena" e dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici - Art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67", fornisce le prime indicazioni per quanto concerne gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 5 commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, da ritenersi immediatamente applicabili.

Per quanto riguarda i processi produttivi in serie la circolare stabilisce che i datori di lavoro delle imprese definite all'art.1, Comma 1 lettera c, del D.Lgs. n. 67/2011 sono tenuti a effettuare comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente e ai competenti istituti previdenziali, indicando presso quali unità produttive sono svolte le lavorazioni specificate.

Sono interessati dalla norma esclusivamente i datori di lavoro di imprese per le quali:

  • si applicano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al Decreto Legislativo 67/2011;
  • si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del Codice Civile;
  • si utilizzino processi produttivi  in serie contraddistinti "da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità".

La comunicazione deve essere esclusivamente effettuata utilizzando il modello "LAV-US" che dal 21 giugno è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro.

In prima applicazione la scadenza per effettuare la comunicazione è fissata al 25 giugno, ma, date le difficoltà applicative della disposizione non è da ritenersi sanzionabile il datore di lavoro che effettui comunicazione, trasmettendo l'apposito modello "LAV-US", entro il 31 luglio.

Per quanto riguarda la comunicazione di esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici la comunicazione del datore di lavoro deve esclusivamente essere effettuata tramite invio telematico del modello "LAV-NOT" che sarà disponibile presso il sito del Ministero del Lavoro a partire dal 20 luglio prossimo.

La comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente e ai competenti istituti previdenziali di esecuzione di lavoro notturno va effettuata con periodicità annuale.

Fissato al 30 settembre il termine per la comunicazione dei lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel corso del 2010.

Fissato al 31 marzo 2012 il termine entro cui inviare comunicazione riferita ai lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel 2011.

Ai sensi dell'art. 5. Comma 3 del D.Lgs. n. 67/2011 la mancata comunicazione di quanto sopra stabilito sia per il lavoro in processi produttivi "a catena" che per il lavoro notturno, è sanzionabile con ammenda amministrativa che può andare dai 500 ai 1500 euro. Non è sanzionabile il ritardo nella comunicazione. Non è altresì sanzionabile l'errata indicazione del numero di lavoratori addetti.

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