Periodi di guida e riposo dei conducenti

06/14/2011

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato la Circolare n. 5033, del 1 giugno 2011, dal titolo"Periodi di guida e di riposo dei conducenti (Reg. CE 561/06) e apparecchi di controllo/registrazione (Reg. CEE 3821/85). Quesiti e chiarimenti interpretativi".

I periodi di riposo giornaliero  vanno registrati o inseriti manualmente sotto il simbolo  (lettino), anche quando il conducente si allontana dal veicolo portando al seguito il foglio di registrazione o la carta tachigrafica.

Se il conducente deve interrompere la pausa o il riposo per alcuni minuti, ad esempio per spostare il veicolo, per anticipare le operazioni di carico/scarico della merce per sopravvenute ed improcrastinabili esigenze organizzative del terminal che ha necessità di liberare urgentemente l'area destinata al carico/scarico e non dispone di propri autisti da destinare a tale attività, oppure per fare defluire il traffico in un'area di parcheggio su disposizione dell'organo di Polizia Stradale, tale interruzione non può essere considerata un'infrazione.

In tali casi, il conducente dovrà indicare a mano, sul foglio di registrazione del dispositivo analogico, ovvero sul tabulato del dispositivo digitale, il motivo che ha determinato l'interruzione della pausa o del riposo (giornaliero o settimanale) prima di intraprendere il viaggio, avendo altresì cura di far vistare tale annotazione manuale dall'organo di polizia o dall'autorità che ha eventualmente disposto lo spostamento del veicolo (ad esempio, l'ente che gestisce il terminaI).

Qualora ciò non sia possibile il conducente dovrà in ogni caso integrare detta annotazione manuale con i necessari dati identificativi dell' organo di polizia o dell' autorità che ha autorizzato lo spostamento del veicolo, allo scopo di consentire ogni eventuale riscontro sulla veridicità dei fatti ivi indicati.

Per incoraggiare la rapida diffusione del tachigrafo digitale e garantire al tempo stesso ai conducenti equità di trattamento indipendentemente dallo strumento di registrazione utilizzato la Commissione europea è del parere che gli organi nazionali di controllo dovrebbero applicare una certa tolleranza nei confronti dei conducenti di veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con ripetute operazioni di carico e scarico e che sono dotati di tachigrafo digitale.

La tolleranza in questione può essere applicata sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza.

#Sicurezza #Trasporti #Aggiornamenti

: Reg.(CE) n.561/2006, Reg.(CEE) n.3821/1985

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: 06/14/2011

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