Dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti e/o smaltiti nell’anno 2010

Entro il 30 aprile 2011 i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e che erano tenuti alla presentazione del M.U.D., devono comunicare al SISTRI, compilando un’apposita scheda, una serie di informazioni, relative all’anno 2010

l 14 gennaio 2010, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazione, dalla legge n. 102 del 2009" comunemente detto SISTRI, il quale prevede la sostituzione del"registro di carico e scarico rifiuti", del "formulario di trasporto" e del MUD, con l'utilizzo didispositivi informatici.
A seguito di una serie di proroghe dei termini previsti dal DM 17 dicembre 2009, l'inizio dell'effettivo utilizzo del solo sistema SISTRI è stato fissato per il 1 giugno 2011. Il periodo antecedente a questa data prevede l'utilizzo contemporaneo sia del registro di carico e scarico rifiuti sia del sistema SISTRI.
Con la presente Vi informiamo che entro il 30 aprile 2011, salvo variazioni, ai sensi del Decreto Legislativo n.152/06 e dell'art. 12 comma 1 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e che erano tenuti alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70,devono comunicare al SISTRI, compilando un'apposita scheda, le seguenti informazioni, relative all'anno 2010, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

  1. Il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
  2. Per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
  3. Per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
  4. Per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza a fine 2010.

Come per l'anno scorso, i produttori di rifiuti tenuti alla presentazione della suddetta comunicazione saranno tutte le imprese che producono rifiuti pericolosi e, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che hanno più di 10 dipendenti*.


Infatti, al momento in cui scriviamo non sono ancora note le modalità di presentazione della scheda sopraccitata e quindi non è noto se sarà ancora ammessa la presentazione mediante il consueto invio telematico, pertanto è possibile che questa debba essere presentata mediante l'utilizzo della chiavetta USB in vostro possesso. Questo comporterebbe un successivo ulteriore appuntamento per l'inserimento dei dati e di qui la necessità di accelerare i tempi per la raccolta dati.

 

Nota *: Dipendenti ai sensi del art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.: il numero si calcola con riferimento al numero di delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.

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