Albo Gestori Ambientali: delibera sui trasporti transfrontalieri nel territorio italiano

01/23/2011

La Deliberazione 22 dicembre 2010 "Prime disposizioni applicative per l'iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del D.Lgs 205/2010"

definisce le prime disposizioni per l'iscrizione all'Albo delle imprese che si occupano dei trasporti di rifiuti transfrontalieri nel territorio italiano.

Si tratta delle prime disposizioni attuative relative al D.Lgs. n. 205/2010, entrato in vigore il 25 dicembre, che con l'art. 17 ha sostituito l'art. 194 del D.Lgs. n. 152/2006 sulle spedizioni transfrontaliere.

Alcune regioni e  associazioni imprenditoriali hanno chiesto con urgenza queste disposizioni per consentire alle imprese che svolgono attività di trasporti di rifiuti transfrontalieri nel territorio italiano di proseguire le stesse attività ora soggette all'obbligo di iscrizione.

L'art. 1 ("Procedura per l'iscrizione") della delibera e l'art. 2 ("Disposizioni transitorie e finali") sono seguiti dall'Allegato A (Domanda di iscrizione all'Albo) e dall'Allegato B (Ricevuta di iscrizione all'Albo).

Possono iscriversi all'Albo le imprese già in attività alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010 presentando apposita domanda  e rivolgendosi alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente (art. 1, comma 1).

Bisognerà comunicare, mediante dichiarazione sostitutiva (art. 1, comma 2):

  • i dati indicati dall'art. 10 del D.M. n. 406/1998;
  • i numeri di targa e l'idoneità tecnica dei veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti, anche in relazione al trasporto di merci pericolose, ADR, se previsto;
  • il possesso della licenza comunitaria o dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci pericolose, se previste;
  • l'elenco dei tipi di rifiuti da trasportare e il relativo codice dell'Elenco Europeo dei rifiuti.

All'atto dell'iscrizione viene rilasciata una ricevuta (di cui all'Allegato B, da tenere a bordo dei veicoli) che consente all'impresa di esercitare il trasporto in attesa che la sezione regionale verifichi i dati, comunichi e rilasci il provvedimento formale di iscrizione (art. 1, commi 3 e 4).

La sezione regionale procederà alla verifica delle condizioni e dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle imprese e nel caso se ne accerti il mancato rispetto dispone la cancellazione (comma 5); la cancellazione è prevista anche per la mancata ricezione dei dati (di cui al comma 6 dell'art. 1) entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Hanno la possibilità di scegliere la sezione regionale o provinciale alla quale presentare la domanda di iscrizione quelle imprese che hanno sede legale all'estero e non dispongono di una sede secondaria in Italia; queste imprese dovranno attenersi a quanto stabilito dal D.M. 406/1998 entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione (art. 2, comma 1).

Il legale rappresentante dell'impresa (o il soggetto che possiede i requisiti di cui alla delibera dell'Albo n. 3 del 16 luglio 1999) che presenta la domanda di iscrizione, assume l'incarico di responsabile tecnico, in attesa che vengano definiti gli appositi requisiti (art. 2, comma 2).

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: Deliberazione 22 dicembre 2010

:

: 12/29/2010

: Imprese che si occupano dei trasporti di rifiuti transfrontalieri nel territorio italiano

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