L’INAIL ha pubblicato l’Istruzione operativa del 18 settembre 2026, dedicata alla “Riduzione del tasso medio per prevenzione. Chiarimenti sui prerequisiti per il riconoscimento della riduzione del tasso medio per prevenzione. FAQ OT23 2027”. Il documento, predisposto dalla Direzione centrale rapporto assicurativo – Ufficio politiche assicurative, tariffe e contenzioso, è stato messo a disposizione sul portale INAIL il 21 settembre 2026, insieme all’Allegato 1 contenente le FAQ aggiornate sugli interventi del modello OT23 2027.
L’Istruzione interviene innanzitutto sul requisito relativo all’osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. INAIL ricorda che, già dal 2025, dalla guida OT23 è stato eliminato il riferimento alla necessità che tale regolarità sussista alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la domanda. Il cambiamento deriva dall’articolo 29, comma 1, del D.L. 19/2024, convertito dalla legge 56/2024, che ha introdotto il comma 1175-bis nell’articolo 1 della legge 296/2006: il datore di lavoro conserva il diritto ai benefici normativi e contributivi in caso di successiva regolarizzazione delle violazioni accertate in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza, purché effettuata entro i termini indicati dagli organi di vigilanza.
All’Istruzione è allegato un documento di 11 pagine di FAQ, strutturato per singolo intervento del modello OT23 2027 e finalizzato a chiarirne requisiti, modalità di attuazione e documentazione. Tra le indicazioni operative, INAIL precisa che per l’intervento A-3.1 le semplici telecamere posteriori sui mezzi non sono sufficienti, salvo che siano collegate ad automatismi capaci di attivare allarmi o azioni preventive; l’analisi termografica A-4.1 può essere ripetuta per più anni e può riguardare anche gli impianti fotovoltaici; per l’intervento A-5.1 sulla prevenzione degli effetti delle punture di imenotteri è necessario dimostrare il possesso dei farmaci per l’autoterapia d’urgenza attraverso le relative fatture.
Numerosi chiarimenti riguardano inoltre formazione e organizzazione della prevenzione. Per l’intervento D-2, relativo a molestie e violenze nei luoghi di lavoro, vengono precisati competenze dei formatori e contenuti dei corsi, che devono comprendere diritti dei lavoratori, meccanismi di segnalazione, riconoscimento e gestione dei casi e tutela delle vittime. Per la micro-formazione D-3, INAIL chiarisce che si tratta di brevi unità didattiche destinate a rafforzare nel tempo i contenuti della formazione obbligatoria: possono essere utilizzati brevi audio-video, applicazioni e anche filmati della serie Napo, mentre le attività dovrebbero essere distribuite nel corso dell’anno e non concentrate in un periodo ristretto.
Le FAQ affrontano anche i sistemi di gestione e le misure tecniche: per l’intervento E-1 sono considerate valide le certificazioni UNI ISO 45001 accreditate da enti firmatari degli accordi EA/MLA o IAF/MLA e il certificato deve ricomprendere, salvo le eccezioni indicate, tutte le sedi corrispondenti alle PAT attive. Per la gestione dei near miss prevista dall’intervento E-10, invece, i moduli allegati al modello OT23 2027 costituiscono un supporto operativo ma il loro utilizzo non è obbligatorio, purché eventuali modelli alternativi consentano di documentare correttamente segnalazione, analisi delle cause e individuazione delle misure correttive e preventive. Ulteriori risposte riguardano i dispositivi “uomo a terra”, la formazione per l’uso del defibrillatore e quella destinata ai lavoratori che operano negli ambienti confinati.


