Sostenibilità: l'UE semplifica le informazioni dei bilanci obbligatori

Semplificati gli standard ESRS per ridurre gli oneri a carico delle imprese.

La Commissione europea ha adottato il Regolamento delegato (UE) 2026/1563 del 3 luglio 2026, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2023/2772 introducendo una significativa semplificazione dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS). Il provvedimento è stato pubblicato e messo a disposizione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Serie L, il 21 settembre 2026. L’intervento si inserisce nel nuovo quadro delineato dalla direttiva (UE) 2026/470 – “Omnibus I”, che ha modificato, tra le altre, la direttiva 2013/34/UE e la CSRD, riducendo il numero di imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità e semplificando gli obblighi applicabili.

L’obiettivo è rendere la rendicontazione più proporzionata e agevole, sulla base dell’esperienza maturata con i primi ESRS. In particolare, la revisione punta a ridurre il numero degli elementi d’informazione, privilegiare le informazioni quantitative rispetto ai testi descrittivi, distinguere più chiaramente le informazioni obbligatorie da quelle volontarie, fornire istruzioni più precise sull’applicazione del principio di rilevanza, migliorare la coerenza con le altre normative UE e favorire l’interoperabilità con gli standard globali di rendicontazione. La Commissione ha inoltre rivisto aspetti specifici quali doppia rilevanza, aggregazione e disaggregazione delle informazioni, effetti finanziari attesi, emissioni di gas a effetto serra, piani di transizione climatica, microplastiche, sostanze estremamente preoccupanti, incidenti relativi ai diritti umani e coerenza con la disciplina europea sulla due diligence.

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Il Regolamento è composto da tre articoli e due ampi allegati, per complessive 163 pagine. L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del Regolamento delegato (UE) 2023/2772: il nuovo Allegato I contiene gli ESRS riformulati e semplificati, mentre l’Allegato II raccoglie acronimi e glossario dei termini. Rimane l’impianto costituito dai principi trasversali ESRS 1 e ESRS 2 e dai principi tematici ambientali, sociali e di governance, dedicati a cambiamenti climatici, inquinamento, acque, biodiversità ed ecosistemi, uso delle risorse ed economia circolare, forza lavoro propria, lavoratori nella catena del valore, comunità interessate, consumatori e utilizzatori finali e condotta delle imprese.

Tra le novità operative assume particolare rilievo la semplificazione della valutazione della doppia rilevanza. I nuovi ESRS consentono un approccio “dall’alto verso il basso”, partendo da strategia, modello aziendale, settori, aree geografiche e caratteristiche della catena del valore, evitando valutazioni ulteriori quando la rilevanza o non rilevanza risulta già evidente. Le imprese non sono inoltre tenute a effettuare ricerche esaustive né ad analizzare ogni possibile impatto, rischio o opportunità lungo l’intera catena del valore, potendo utilizzare informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza costi o sforzi indebiti. Viene rafforzato anche il principio secondo cui le informazioni previste dagli ESRS non devono essere comunicate quando non sono rilevanti.

Sono previste semplificazioni anche per gli effetti finanziari attesi: in determinate circostanze l’impresa può non fornire dati quantitativi, ad esempio quando gli effetti non sono identificabili separatamente, l’incertezza di misurazione è troppo elevata oppure mancano competenze, capacità o risorse per produrre l’informazione; in tali casi devono comunque essere fornite le pertinenti spiegazioni e informazioni qualitative. Il Regolamento introduce inoltre specifiche disposizioni transitorie: per gli esercizi che iniziano tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, le imprese interessate possono scegliere tra i precedenti ESRS e quelli riformati, oppure utilizzare i precedenti standard avvalendosi di alcune delle nuove esenzioni, indicando chiaramente nella dichiarazione di sostenibilità la versione applicata.

Il Regolamento entrerà in vigore il 10 novembre 2026 e i nuovi ESRS si applicheranno obbligatoriamente agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o successivamente. La revisione comporta quindi per le imprese interessate un aggiornamento delle procedure di raccolta e valutazione dei dati ESG, ma con un impianto espressamente orientato a ridurre la quantità di informazioni non rilevanti e gli oneri connessi alla preparazione della dichiarazione di sostenibilità.

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