Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato il decreto 22 settembre 2026, recante “Modifiche al decreto 1° settembre 2021” sui criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. Il provvedimento è stato messo a disposizione il 24 settembre 2026, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 222, e introduce una specifica disciplina transitoria per i tecnici manutentori in attesa della conclusione della procedura di qualificazione.
Il decreto interviene sul D.M. 1° settembre 2021, adottato in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del d.lgs. 81/2008, che disciplina i criteri per il controllo e la manutenzione dei sistemi di sicurezza antincendio e i requisiti per la qualificazione dei tecnici manutentori. Il nuovo intervento è motivato dalla complessità e dai tempi necessari per la valutazione dei requisiti specifici previsti dall’Allegato II, punto 4, del decreto del 2021. Il testo richiama inoltre le successive modifiche intervenute nel 2022, 2023, 2024 e 2025.
La novità è concentrata in un unico articolo, che inserisce nel D.M. 1° settembre 2021 il nuovo articolo 6-bis, “Disposizioni transitorie”. In base alla nuova disposizione, a decorrere dal 25 settembre 2026, i soggetti che entro tale data abbiano presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio appartenenti alle tipologie oggetto dell’istanza.
La possibilità di proseguire l’attività opera fino alla conclusione della valutazione dell’istanza e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2027. Il decreto introduce quindi una finestra transitoria circoscritta ai manutentori che abbiano presentato regolarmente la domanda entro il 25 settembre 2026 e alle sole tipologie di sistemi antincendio comprese nella relativa istanza, evitando che i tempi necessari alla valutazione dei requisiti determinino l’immediata interruzione dell’attività professionale.


