D.Lgs. 81/2008: nota dell'INL sulla comunicazione per l'uso dei locali sotterranei

01/31/2025

Con la Nota n. 811 del 29 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche introdotte all’articolo 65 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a seguito della Legge 17 dicembre 2024, n. 203. La nuova disciplina, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, ha ridefinito le condizioni per l’utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei per attività lavorative, attribuendo all’INL specifiche competenze di vigilanza e controllo.

Secondo le nuove disposizioni, l’uso di tali locali è consentito solo se le lavorazioni non producono emissioni di agenti nocivi e se vengono rispettati i requisiti previsti dall’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 in materia di aerazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’utilizzo dei locali all’INL tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando una documentazione tecnica che attesti il rispetto delle condizioni richieste. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo richiesta di ulteriori informazioni o espresso divieto da parte dell’Ispettorato.

La Nota chiarisce inoltre che la comunicazione può essere presentata solo per locali già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile. Alla documentazione deve essere allegata un’asseverazione tecnica che certifichi la conformità urbanistica, l’agibilità, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché la corretta installazione degli impianti. L’uso dei locali è vietato se le attività comportano emissioni nocive, come verniciatura, saldatura, lavorazione di materie plastiche a caldo o uso di solventi e collanti non ad acqua.

Un ulteriore aspetto regolato dalla nuova disciplina riguarda la valutazione del gas radon. Il datore di lavoro deve completare le misurazioni della concentrazione media annua entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, avvalendosi di servizi di dosimetria riconosciuti, e integrare i risultati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

L’INL specifica inoltre che le comunicazioni già presentate alle ASL prima dell’entrata in vigore della nuova normativa restano di loro competenza e saranno trattate secondo la disciplina previgente. In caso di modifiche ai locali già oggetto di comunicazione, il datore di lavoro dovrà presentare una nuova istanza, mentre in caso di cambio di ragione sociale sarà sufficiente una dichiarazione di continuità.

Infine, la Nota ribadisce che, in caso di documentazione carente o di mancato rispetto dei requisiti, l’INL potrà richiedere integrazioni o negare l’autorizzazione all’uso dei locali, comunicando il diniego al datore di lavoro tramite PEC.

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: Nota del 29 gennaio 2025, n. 811 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

: Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni.

: 01/31/2025

: Tutte le imprese

: INL

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