Antincendio: scade il 16 febbraio 2011 il termine per la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte, lungo le vie di esodo, non marcati CE

02/12/2011

Il decreto del Ministero dell'Interno del 3 novembre 2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio", dispone la sostituzione, entro sei anni dalla sua entrata in vigore, dei dispositivi di apertura delle porte (maniglioni antipanico) sprovvisti di marcatura CE.

Il termine ultimo per la sostituzione di tali dispositivi è il 16 febbraio 2011.

Lo dispone in particolare l'art. 5 del decreto, il quale recita: "I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Sono soggette a tale obbligo le attività comprese nel campo di applicazione del decreto e richiamate in particolare all'articolo 3, ovvero quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del Certificato di Prevezione Incendi (CPI), per le quali i dispositivi devono risultare conformi:

  • alla norma UNI EN 179 (dispositivi con maniglia a leva o piastra a spinta) o ad altra a questa equivalente, nel caso in cui l'attività:
  1. è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
  2. non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
  • alla norma UNI EN 1125 (dispositivi con barra orizzontale) o ad altra a questa equivalente, nel caso in cui l'attività:
  1. è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
  2. non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
  3. abbia locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.

e riportare pertanto la marcatura CE in conformità alla direttiva 89/106/CEE concernente i prodotti da costruzione.

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: D.M. 03/11/2004

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: 02/12/2011

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