CBAM: definiti i criteri operativi
Il 12 dicembre 2025 la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha raccolto otto atti legislativi e regolamentari della Commissione che vanno a completare il quadro normativo e operativo del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), previsto dal Regolamento (UE) 2023/956 e in vigore per la fase transitoria che inizierà formalmente il 1° gennaio 2026.
Il CBAM è il sistema comunitario volto a garantire che le importazioni di determinati prodotti nell’Unione siano soggette a un adeguamento del costo del carbonio equivalente a quello interno previsto dal sistema ETS (Emission Trading System), evitando così fenomeni di “carbon leakage” e assicurando parità di condizioni competitive tra produzione comunitaria e importata.
Nel dettaglio, i provvedimenti pubblicati integrano il quadro tecnico e procedurale del CBAM su più fronti:
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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546, datato 10 dicembre 2025, disciplina l’applicazione dei principi di verifica delle emissioni incorporate dichiarate dai gestori nell’ambito della rendicontazione CBAM, specificando le modalità con cui i verificatori devono svolgere visite in loco (fisiche o virtuali), determinare soglie di rilevanza e predisporre la relazione di verifica standardizzata. Questo atto è fondamentale per garantire l’affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 (anch’esso parte della serie) fornisce i metodi di calcolo delle emissioni incorporate nelle merci soggette a CBAM, chiarendo le formule, i valori di riferimento, i dati di input e le procedure da utilizzare per derivare le emissioni dirette e, dove applicabile, quelle indirette.
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Regolamento delegato (UE) 2025/2551 della Commissione integra il reg. (UE) 2023/956 con disposizioni dettagliate su accreditamento, controllo e sorveglianza dei verificatori, nonché su riconoscimenti reciproci e valutazioni tra pari degli organismi di accreditamento. Questo atto è essenziale per il funzionamento della rete di verificatori indipendenti che dovranno operare in tutti gli Stati membri.
Le restanti cinque norme della serie (Regolamenti UE 2025/2548, 2025/2549, 2025/2550, 2025/2619, 2025/2620) completano il quadro procedurale e tecnico con ulteriori specifiche operative, tra cui:
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formulari elettronici harmonizzati per le comunicazioni periodiche dei dati di emissione;
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requisiti per la registrazione e trasmissione tramite il registro transitorio CBAM;
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definizioni di categorie di merci, profili di emissione e codici NC da utilizzare nelle comunicazioni;
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dettagli tecnici su reporting, rettifiche e controllo dei dati;
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modelli per la presentazione dei dati ai fini della dichiarazione trimestrale, incluse le correlazioni tra dichiarazioni di emissione, rapporti di verifica e requisiti di conformità.
Nel loro insieme, questi atti permettono di passare dalla disciplina normativa di alto livello del CBAM a regole concrete e applicabili per gli operatori economici e le autorità competenti. Essi assicurano che la transizione alla fase operativa del meccanismo sia supportata da regole di verifica, calcolo e controllo coerenti, trasparenti e uniformi a livello UE.
L’insieme degli atti entrerà in vigore secondo le date specificate in ciascun regolamento, in molti casi il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta UE, e la loro applicazione coincide con l’avvio delle prime dichiarazioni trimestrali previste dal CBAM per i dati di emissione relativi al 2026.