ADR: in vigore l'Accordo multilaterale M368
La Repubblica d’Austria, in qualità di Parte contraente dell’Accordo ADR, ha sottoscritto il 10 settembre 2025 il nuovo Accordo Multilaterale M368 ai sensi della sezione 1.5.1 dell’ADR, in materia di trasporto di rifiuti contenenti merci pericolose. L'accordo, che sostituisce integralmente il precedente M329, ha validità dal 21 settembre 2025 fino al 20 settembre 2030, limitatamente ai territori delle Parti ADR firmatarie.
Il documento introduce numerose deroghe rispetto alle disposizioni dell’ADR, allo scopo di facilitare la gestione e il trasporto dei rifiuti pericolosi, mantenendo elevati standard di sicurezza. L’accordo non si applica al trasporto di rifiuti appartenenti alle classi 1 (esplosivi), 7 (radioattivi), alcune sostanze delle classi 4.1 e 5.2 con obbligo di controllo della temperatura, microrganismi geneticamente modificati (UN 3245) e batterie danneggiate (UN 3090, 3091, ecc.).
Tra i punti salienti del testo si segnalano:
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possibilità di utilizzo di imballaggi non testati, danneggiati o fuori periodo di validità per determinati rifiuti solidi (con limitazioni specifiche per classi e codici di classificazione);
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semplificazioni nelle modalità di classificazione, marcatura e documentazione dei colli e nel contenuto del documento di trasporto;
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esenzioni per apparecchiature contenenti merci pericolose, estintori e dispositivi medici destinati al riciclo;
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autorizzazione a indicare “Carriage agreed under the terms of 1.5.1 ADR (M368)” nei documenti di trasporto;
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possibilità di stimare la massa lorda totale delle merci pericolose, salvo obblighi differenti da parte del vettore.
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