Legge di stabilità 2014: proroga sgravi per riqualificazione energetica

01/16/2014

Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 87/L alla Gazzetta Ufficiale 27/12/2013, n. 302, la L. 27/12/2013, n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)". Tra le varie misure contenute nel provvedimento, particolarmente attese e rilevanti quelle relative alla proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per quelli di riqualificazione energetica e per le spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

In particolare:

fino al 31/12/2014: percentuale 65% (restano i limiti in vigore differenziati a seconda delle varie tipologie di interventi)

dal 01/01/2015 al 31/12/2015: percentuale 50% (restano i limiti in vigore differenziati a seconda delle varie tipologie di interventi)

fino al 30/06/2015: percentuale 65% (restano i limiti in vigore differenziati a seconda delle varie tipologie di interventi)

dal 01/07/2015 al 30/06/2016: percentuale 50% (restano i limiti in vigore differenziati a seconda delle varie tipologie di interventi)

Prorogata fino al 31/12/2015 anche la disposizione che prevede, nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi, la possibilità di applicare a tali interventi  le disposizioni concernenti le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica.

Il provvedimento dispone che l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti (introdotto dall'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 192/2005 come modificato dal D.L. 63/2013, decorre dall'entrata in vigore del decreto di adeguamento delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici (attualmente contenute nel D.M. 26/06/2009).

Si sottolinea peraltro come tale disposizione risulti allo stato priva di reale portata in quanto il D.L. 145/2013 (cosiddetto decreto "Destinazione Italia"), ha eliminato la sanzione della nullità dei contratti in caso di mancata allegazione degli APE, sostituendola con sanzioni amministrative pecuniarie, ed ha altresì soppresso il comma 3-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005, oggetto della modifica introdotta dalla Legge di stabilità.

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: 01/16/2014

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