Attestato di Prestazione Energetica: obbligo nelle compravendite e nelle locazioni

Il D.L. 23/12/2013, n. 145 "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015", pubblicato nella G.U. n. 300 del 23/12/2013, in vigore dal 24/12/2013, contiene una nuova modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 sull'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti di compravendita e locazione di immobili (sono sostituiti i commi 3 e 3-bis dell'art. 6 con il nuovo comma 3; il comma 3-bis dunque al momento non esiste più).

In particolare, in caso di omessa dichiarazione, nel contratto, della prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare, oppure di mancata allegazione dell'APE al contratto, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000 (da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, e ridotta alla metà se la durata della locazione non eccede i 3 anni). L'allegazione non è dovuta nei contratti di locazione di singole unità immobiliari.

Detta sanzione amministrativa sostituisce, dunque, quella della nullità del contratto prevista per la medesima violazione dal testo previgente del D.Lgs. n. 192/2005.

La L. 27/12/2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 87/L alla Gazzetta Ufficiale 27/12/2013, n. 302, in vigore dal 01/01/2014, dispone che l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti (introdotto dall'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 192/2005 come modificato dal D.L. 63/2013), decorre dall'entrata in vigore del decreto di adeguamento delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici (attualmente contenute nel D.M. 26/06/2009).

Peraltro la disposizione contenuta nella L. 147/2013 interviene sul comma 3-bis dell'art. 6 del D.L. 192/2005, che come si è visto è stato soppresso dal D.L. 145/2013, e dunque allo stato è priva di significato.

Il D.L. 30/12/2013, n. 151 "Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali" cd Milleproroghe, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2014, in vigore dal 31/12/2013, introduce modifiche ai commi 18 e 19 dell'art. 3 del D.L. 351/2001 (convertito in legge dalla L. 410/2001) relativa alla cessione di immobili pubblici alle società a totale partecipazione pubblica costituite ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.L. 351/2001. Dunque lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati, oltre che dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, anche dalla consegna delle dichiarazioni di conformità catastale degli immobili previste dall'art. 19, comm1 14 e 15 del D.L. 78/2010. Lo stesso esonero, in aggiunta a quello già previsto relativo alla garanzia per vizi e per evizione, vale anche per le società a totale partecipazione pubblica in questione, per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti.

Nelle operazioni immobiliari di cui al medesimo art. 3 del D.L. 351/2001, l'attestato di prestazione energetica può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento, senza applicazione delle sanzioni previste dal comma 3-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 (comma peraltro ora soppresso dal D.L. 145/2013 "Destinazione Italia").

Quanto sopra descritto vale solo per le operazioni immobiliari in parola, disciplinate dall'art. 3 del D.L. 351/2001. Negli altri casi vale quanto stabilito dal combinato disposto della Legge di stabilità 147/2013 e del D.L. "Destinazione Italia" 145/2013.

In pratica, al momento attuale:

  • l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica è vigente, tranne che per le locazioni di singole unità immobiliari;
  • la sanzione per la mancata allegazione è rappresentata dalle multe previste dal D.L. 145/2013, per gli atti ed i contratti stipulati dal 24/12/2013 compreso (per gli atti fino al 23/12/2013 vi è invece la nullità);
  • l'obbligo di allegazione non si applica inoltre per le compravendite immobiliari disciplinate dall'art. 3 del D.L. 351/2001, relativamente agli atti stipulati dal 31/12/2013.
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