Approvato lo schema di decreto sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
Il Consiglio dei Ministri n. 117 del 30 novembre 2010 riunitosi
a Palazzo Chigi ha approvato, in via preliminare, lo schema di
decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28 sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il
provvedimento ha essenzialmente un duplice obiettivo: incrementare
la produzione di energia da fonti rinnovabili per rispettare i
target europei e ridurre gli oneri specifici di incentivazione a
carico dei consumatori finali di energia.
Lo schema di decreto recepisce la direttiva 28/2009/CE
riorganizzando l'intero settore delle "energie verdi" per fare in
modo di raggiungere entro il 2020 i target di produzione di energia
verde stabiliti a livello internazionale nell'ambito della più
ampia strategia «20-20-20»: in particolare, si dovrà fare in modo
che entro il 2020 il 17% dell'energia consumata in Italia venga
prodotta da fonti rinnovabili.
Una volta entrate in vigore le nuove disposizioni non si potrà più
adoperare la borsa dei certificati verdi per recuperare i costi
indiretti. Il passaggio al nuovo sistema non sarà immediato ma
entrerà in vigore dopo il 31 dicembre 2012. Infatti, il definitivo
abbandono del sistema dei certificati verdi si avrà solo dopo un
periodo transitorio, con l'affermazione di un sistema basato su
incentivi all'energia prodotta dagli impianti.
Con riferimento ai nuovi meccanismi di incentivazione, la bozza di
decreto legislativo prevede per gli impianti in esercizio dal 2013
da un lato, tariffe per i piccoli impianti, fino a 10 MW (per "dare
certezza e bancabilità ai piccoli investitori"), e, dall'altro, un
sistema di aste al ribasso per gli impianti di potenza maggiore
(per "stimolare i più grandi a comportamenti efficienti").
Più in dettaglio, questi sono gli strumenti di incentivazione
previsti dal provvedimento:
- incentivo per il biometano immesso nella rete;
- fondo a favore dello sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento;
- incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- contributi per la produzione di energia termica da piccoli impianti;
- potenziamento del sistema di incentivi per l'efficienza energetica, attraverso i "certificati bianchi";
- fondi in favore dello sviluppo tecnologico ed industriale.
Uno dei principali obiettivi della bozza di decreto è la
diminuzione degli oneri "indiretti" per i soggetti che vogliono
realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili grazie allo
snellimento delle procedure e all'accorpamento delle competenze.
Ciò verrà reso possibile da una serie di norme tese a semplificare
tutto l'iter burocratico relativo all'attività degli impianti, a
partire dalle fasi di autorizzazione, di connessione alla rete
elettrica nazionale, di esercizio degli impianti sino ad arrivare
alla loro dismissione.
Per quanto riguarda le autorizzazioni - di competenza regionale -
la bozza di decreto legislativo prevede tre strade a seconda della
dimensione dell'impianto:
- mera comunicazione, per gli impianti più piccoli,
- Dichiarazione inizio lavori, per gli impianti medi,
- l'Autorizzazione unica per gli impianti di maggior potenza.
Per quanto riguarda l'Autorizzazione Unica (art. 5 della bozza),
essa si applica non soltanto alla costruzione e all'esercizio di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ma anche
alle opere connesse ed alle infrastrutture indispensabili.
Il procedimento di autorizzazione unica non dovrà durare più di
180 giorni, 90 nel caso in cui gli impianti siano sottoposti a
VIA.
Sempre col fine di semplificare le procedure burocratiche, la
bozza di Decreto legislativo introduce all'art. 6 il nuovo sistema
DIRE, che dovrà essere applicato agli impianti che attualmente sono
assoggettati alla Dia edilizia e che si articola sostanzialmente in
due strumenti:
- la "Denuncia di impianto alimentato da energia rinnovabile" (DIRE),
- la "comunicazione di impianto alimentato da energia rinnovabile".
Il provvedimento prevede che in occasione delle compravendite o delle locazioni di edifici o singole unità immobiliari debba essere inserita, nei relativi contratti, una specifica clausola con la quale l'acquirente o, comunque, il conduttore dia atto di essere stato adeguatamente informato e di aver ricevuto la documentazione sulla certificazione energetica dell'edificio. Ancora, a partire da gennaio 2012, l'indice di prestazione energetica - che è contenuto nell'attestato di certificazione energetica - dovrà essere riportato in tutti gli annunci di vendita di edifici o di singoli appartamenti.