CAM: aggiornati i criteri per l'edilizia
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2025 il Decreto 24 novembre 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con cui vengono adottati i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi agli interventi edilizi e alle opere di ingegneria civile. Il provvedimento rappresenta un aggiornamento sostanziale rispetto ai CAM precedenti (decreto 11 ottobre 2017), ed entra in vigore decorsi 120 giorni dalla pubblicazione, come stabilito all’art. 3 del testo normativo.
Il documento è emanato nell’ambito del Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), in coerenza con quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) e dal d.lgs. 209/2024, e si inserisce nel più ampio contesto delle politiche nazionali ed europee in materia di transizione ecologica, mitigazione dei cambiamenti climatici, tutela della biodiversità ed economia circolare.
I CAM aggiornati si applicano a una pluralità di interventi: costruzione ex novo, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento e demolizione. Riguardano non solo edifici ma anche infrastrutture civili, comprese strade, ponti, reti idriche e impianti. Tra le principali novità introdotte figurano:
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l’ampliamento dei criteri obbligatori e dei criteri premianti con attenzione agli impatti lungo l’intero ciclo di vita;
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il rafforzamento dei requisiti in tema di analisi LCA, contenuto di materiale riciclato, durabilità e disassemblabilità;
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nuove prescrizioni sull’efficienza energetica, anche per impianti e materiali da costruzione;
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requisiti minimi per i professionisti coinvolti nella progettazione, con attenzione a competenze ambientali e qualificazioni;
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l’introduzione di criteri sociali e indicatori ESG, in linea con il principio DNSH e le linee guida europee.
Dal punto di vista procedurale, il decreto stabilisce che le stazioni appaltanti debbano integrare i CAM nelle specifiche tecniche, nelle clausole contrattuali e nei criteri di aggiudicazione, assegnando un peso rilevante ai criteri premianti in caso di ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa. Il mancato rispetto delle indicazioni normative può costituire causa di esclusione o di contestazione.