Medico competente condannato per negligente ed insufficiente collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi aziendali

06/30/2011

Il caso riguarda un medico competente di una società imputato della contravvenzione di cui all'art. 25 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 perché ha omesso di collaborare attivamente con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi aziendali.

Infatti il documento di valutazione dei rischi generali dell'azienda, sottoscritto dall'imputato, presentava incongruenze e lacune rispetto alla organizzazione del primo soccorso e delle emergenze, non tenendo in considerazione per l'attività di montaggio dei ponteggi delle attrezzature e dei DPI necessari al salvataggio e delle loro modalità di utilizzo e presentava altresì incongruenze in relazione all'esposizione quotidiana al rumore e alle vibrazioni dei lavoratori.

Lo stesso documento descriveva infine un livello di rischio da movimentazione dei carichi modesto senza giustificare le motivazioni che avevano resa necessaria la sorveglianza sanitaria per rischio movimentazione dei carichi per tutti i lavoratori.

Il medico, citato in giudizio, è stato condannato dal Tribunale alla pena un mese di arresto oltre al pagamento delle spese processuali ed allo stesso sono stati concessi i benefici  della  sospensione  condizionale  della pena e della non menzione della condanna.

(Tribunale di Pisa Sezione Penale - Sentenza n. 399 del 27 aprile 2011 (u. p. 13 aprile 2011))

#Sicurezza #Sentenze

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: 06/30/2011

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